Condono edilizio – Avviso di interesse.
- Si ricorda che per effetto della sentenza n° 117 del 12.05.2015 la Corte Costituzionale respingendo il ricorso del Governo avverso alcuni articoli della Legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, modificanti la previgente Legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), ha ritenuto fondato tale provvedimento legislativo (L.R. 16/2014) con il quale è stato spostato da dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui le Amministrazioni locali devono pronunciarsi sulle domande di regolarizzazione presentate ai sensi del primo condono (Legge 47/1985) e secondo condono (Legge 724/1994).
- Secondo la Corte, la norma regionale si limita a sollecitare i Comuni a definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime possono essere modificate o integrate nel contenuto del condono.
- Per quanto riguarda la possibilità di sanare gli interventi effettuati nelle aree a inedificabilità relativa, la stessa Corte ha sottolineato che il primo e secondo condono escludono la sanatoria solo in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta.
- Diverso è il caso del terzo condono (Legge 326/2003), che impedisce la sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta.
- Per quanto innanzi, al fine di consentire a questo ente la celere definizione dei procedimenti, si invitano i soggetti interessati che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria, a trasmettere all’Ufficio comunale (Settore Urbanistica) non oltre il giorno 15.12.2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
- a) la disponibilità dell’immobile da parte del dichiarante;
- b) la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge n. 47/85, articolo 34, comma 3, e dalla legge n. 724/94, articolo 39, comma 13;
- c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva della indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
- d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
- e) la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell’impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
- f) l’avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/85, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8, nei casi prescritti nella legge stessa.
- Va comunque ricordato, ex art. 5 della L.R. 10/2004, che alla domanda di sanatoria, pena l’improcedibilità, doveva essere già allegata la seguente documentazione:
- a) documenti comprovanti l’avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003;
- b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere eseguite – redatta da tecnico abilitato ed iscritto nell’Albo Professionale;
- c) una certificazione attestante l’idoneità statica delle stesse opere – pure questa redatta da tecnico abilitato ed iscritto nell’Albo Professionale;
- Non è da sottacere che, per la definizione positiva del procedimento, la domanda di sanatoria deve già contenere la dimostrazione degli avvenuti pagamenti per l’oblazione e per gli oneri concessori secondo la precitata L.R. 10/2004 nonché l’avvenuto accatastamento dell’immobile condonato.
- Ancora va ricordato che, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato gli avvenuti pagamenti, il dirigente dell’ufficio comunale competente rilascia il titolo edilizio in sanatoria se sussistano i presupposti di legge.
- Ove l’accertamento sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata desse esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l’avvenuta decadenza dal beneficio del condono edilizio.
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- SMaV 13.11.2015 Il Responsabile del Settore Urbanistica
- ing. Gennaro Isoletti