Stampa

Condono edilizio – Avviso di interesse.

Si ricorda che per effetto della sentenza n° 117 del 12.05.2015 la Corte Costituzionale respingendo il ricorso del Governo avverso alcuni articoli della Legge della Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014, modificanti la previgente Legge della Regione Campania n. 10 del 18 novembre 2004 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), ha ritenuto fondato tale provvedimento legislativo (L.R. 16/2014) con il quale è stato spostato da dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui le Amministrazioni locali devono pronunciarsi sulle domande di regolarizzazione presentate ai sensi del primo condono (Legge 47/1985) e secondo condono (Legge 724/1994).
Secondo la Corte, la norma regionale si limita a sollecitare i Comuni a definire le domande pendenti, ma in nessun modo consente che queste ultime possono essere modificate o integrate nel contenuto del condono.
Per quanto riguarda la possibilità di sanare gli interventi effettuati nelle aree a inedificabilità relativa, la stessa Corte ha sottolineato che il primo e secondo condono escludono la sanatoria solo in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta.
Diverso è il caso del terzo condono (Legge 326/2003), che impedisce la sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta.
Per quanto innanzi, al fine di consentire a questo ente la celere definizione dei procedimenti, si invitano i soggetti interessati che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria, a trasmettere all’Ufficio comunale (Settore Urbanistica) non oltre il giorno 15.12.2015, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante:
a) la disponibilità dell’immobile da parte del dichiarante;
b) la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge n. 47/85, articolo 34, comma 3, e dalla legge n. 724/94, articolo 39, comma 13;
c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva della indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;
e) la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell’impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;
f) l’avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/85, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8, nei casi prescritti nella legge stessa.
Va comunque ricordato, ex art. 5 della L.R. 10/2004, che alla domanda di sanatoria, pena l’improcedibilità,  doveva essere già allegata la seguente documentazione:
a) documenti comprovanti l’avvenuta ultimazione delle opere abusive entro il 31 marzo 2003;
b) una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere eseguite – redatta da tecnico abilitato ed iscritto nell’Albo Professionale;
c) una certificazione attestante l’idoneità statica delle stesse opere – pure questa redatta da tecnico abilitato ed iscritto nell’Albo Professionale;
Non è da sottacere che, per la definizione positiva del procedimento, la domanda di sanatoria deve già contenere la dimostrazione degli avvenuti pagamenti per l’oblazione e per gli oneri concessori secondo la precitata L.R. 10/2004 nonché l’avvenuto accatastamento dell’immobile condonato.
Ancora va ricordato che, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato gli avvenuti  pagamenti, il dirigente dell’ufficio comunale competente rilascia il titolo edilizio in sanatoria se sussistano i presupposti di legge.
Ove l’accertamento sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata desse esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l’avvenuta decadenza dal beneficio del condono edilizio.
 
SMaV  13.11.2015                                  Il Responsabile del Settore Urbanistica
                                                                         ing. Gennaro Isoletti